La principale novità normativa in tema di Green Public Procurement - GPP (Acquisti Pubblici Verdi) è data dal nuovo Codice degli appalti (D.lgs n. 50/2016, modificato dal D.lgs n. 56/2017) che, all’art. 34, ha introdotto l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), “per gli affidamenti di qualunque importo”.
Lo stesso articolo prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 95 del Codice.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, bisogna attenersi a quanto previsto dal DM di approvazione dei CAM per l’edilizia consultabili al link https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore
Il nuovo testo dell’art. 213 Codice appalti prevede il monitoraggio dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi da parte di ANAC.
Di seguito si riporta il contesto politico-normativo in cui è sviluppato il GPP e la principale normativa di europea e italiana di riferimento.
Dalla fine degli anni ’90 con Il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, la Commissione europea ha mostrato progressivamente maggiore attenzione verso lo strumento del Green Public Procurement - GPP.
Il GPP è nato come uno strumento di politica ambientale volontario volto a favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. I prodotti “ambientalmente preferibili” sono, per esempio, quelli meno energivori, costituiti da materiale riciclato e/o privi di sostanze nocive, di facile riciclabilità e di maggior durata ovvero sono il risultato di processi produttivi meno impattanti.
Dato il peso rilevante degli acquisti pubblici in termini sull’intero sistema economico dei paesi europei (si ricorda che, in base alle stime della Commissione Europea, la spesa pubblica nei paesi membri per l’acquisto di beni, servizi e lavori ammonta annualmente a circa il 19% del relativo PIL), è evidente l’efficacia del GPP nel promuovere le condizioni per favorire la diffusione di un modello di produzione e consumo sostenibile.
Per questo motivo, già dal 2003, il GPP è stato riconosciuto dalla Commissione Europea uno strumento cardine della Politica Integrata dei Prodotti, nell’ambito della relativa Comunicazione COM 2003/302 . In tale comunicazione venivano invitati gli Stati membri ad adottare dei Piani d’azione nazionali sul GPP, per assicurarne la massima diffusione.
Nel 2004, le due direttive europee sugli appalti pubblici, (la Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE), nel dar seguito anche ad alcune sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee , tra cui la sentenza del 17 settembre 2002 (caso C 513/99 della Concordia Bus Filanda OY Ab vs Finland City Council), hanno dato un significativo supporto giuridico al GPP.
Meritano ugualmente menzione le seguenti direttive dell’Unione europea in materia appalti pubblici, pubblicate in data 26 febbraio 2014 e recepite nell’ordinamento italiano dal d.lgs n.50/2016:
Con il Decreto Interministeriale dell’11 Aprile 2008, recante l’approvazione del Piano d’azione nazionale sul GPP, emanato a seguito alla delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 1126 della L. 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007), è stato delineato anche a livello nazionale un quadro di riferimento complessivo utile a facilitare l’adozione e l’implementazione di pratiche di GPP, sia dal punto di vista tecnico che metodologico.
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ha recepito le Direttive comunitarie sopra richiamate fornendo, in qualche passaggio, input ancor più vigorosi di quelli di matrice comunitaria, volti a realizzare nel nostro Paese, la svolta verso un'economia più verde: non a caso, sull’assunto che gli “acquisti sostenibili” costituiscono un fondamentale strumento strategico per favorire la “transizione” verso una economia più sostenibile, l’Italia è stato il primo Paese che ha imposto l’obbligo di applicazione del GPP per le stazioni appaltanti.
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